Classificazione ed etichettatura
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Classificazione IARC
In questa sezione è riportata la classificazione di cancerogenicità attribuita dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro.
La valutazione della IARC è basata sull’evidenza di cancerogenicità sull’uomo, ove siano disponibili dati epidemiologici, e sugli animali da esperimento, valutate separatamente.
In particolare sono definite 5 categorie:
- Gruppo 1: cancerogeni per l’uomo
- Gruppo 2A: probabili cancerogeni per l’uomo
- Gruppo 2B: possibili cancerogeni per l’uomo
- Gruppo 3: agenti non classificabili per la cancerogenicità nell’uomo
- Gruppo 4: agenti probabilmente non cancerogeni per l’uomo
Classificazione CE (CLP n. 1272/2008)
Il 20 gennaio 2009 è entrato in vigore negli Stati membri il “REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006″ (CLP – Classification, labelling and packaging).
Il Regolamento è una revisione ed un aggiornamento del sistema di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici, basato sulle direttive 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e 1999/45/CE sui preparati pericolosi. Il Regolamento riprende i principi del Globally Harmonized System (GHS) definito dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite indirizzato verso una classificazione ed etichettatura armonizzate a livello mondiale.
Il Regolamento si riferisce a tutte le sostanze chimiche e le miscele, anche ai biocidi e gli antiparassitari, che dovranno quindi essere classificati ed etichettati secondo i nuovi criteri.
Prevede che le sostanze siano riclassificate e rietichettate entro il 1° dicembre 2010 e le miscele entro il 1° giugno 2015.
A partire da questa data il sistema CLP è diventato completamente obbligatorio e sono abrogate le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. Sono previste 9 tipologie di pittogrammi:
- 5 pittogrammi di pericolo fisico
- 3 pittogrammi di pericolo per salute
- 1 pittogramma di pericolo ambiente
Elenco e significato dei pittogrammi
Le indicazioni di pericolo H (Hazard statements) rappresentano indicazioni di pericolo relative a sostanze chimiche e sostituiscono le frasi R delle precedenti direttive europee oggi abrogate dal Regolamento (CE) n. 1272/2008.
Regolamento REACH
REACH significa Registration, Evaluation, Authorisation of Chemical ed è l’acronimo usato dalla Comunità Europea per descrivere il nuovo sistema di regolamentazione delle sostanze chimiche entrato in vigore il 1 giugno 2007. L’obiettivo generale del Regolamento REACH è la creazione di un “sistema unico” ed efficace di gestione del rischio delle sostanze chimiche, attraverso:
- registrazione delle sostanze prodotte e/o importate in quantità > 1 tonnellata/anno
- valutazione della sicurezza delle sostanze (ruolo pro-attivo dell’industria) Autorizzazione delle "sostanze estremamente problematiche" per usi specifici
- mantenimento dell’attuale sistema delle Restrizioni
- creazione di un’Agenzia europea
Nel campo Regolamento REACH sono segnalate quelle sostanze incluse nella “Candidate List“, quelle nell’ “Allegato XIV”, sostanze soggette ad autorizzazione e quelle nell’ “Allegato XVII”, sostanze soggette a restrizione.
Le sostanze comprese nella “Candidate List” sono quelle identificate dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Chimica (ECHA) come sostanze estremamente preoccupanti. All’interno di questa lista l’ECHA seleziona quelle prioritarie sulla base di criteri stabiliti dall’Agenzia stessa. Quelle individuate come prioritarie, sono successivamente sottoposte ad un processo di revisione da parte della Comunità Europea, al termine del quale sono pubblicate nell’Allegato XIV del Regolamento.
Queste sostanze sono soggette ad autorizzazione, ovvero se una determinata azienda vuole continuare ad utilizzare una sostanze deve presentare richiesta all’ECHA. Se un’azienda chiede l’autorizzazione a usare una sostanza inclusa nell’allegato XIV, per uno o più usi specifici, deve documentare di essere in grado di garantire un “controllo adeguato” dei rischi di tale sostanza. Se tale controllo non è possibile può ugualmente presentare un’analisi socio-economica per dimostrare che i benefici derivanti dall’uso della sostanza prevalgono sui rischi; tale analisi deve comprendere l’esame dell’eventuale disponibilità di sostanze o tecnologie alternative. L’istruttoria è realizzata dall’Agenzia e l’autorizzazione viene rilasciata dalla Commissione sulla base dei pareri dei Comitati dell’Agenzia e con procedura di Comitato (voto degli Stati membri a maggioranza qualificata). L’autorizzazione è sempre concessa per un periodo determinato (stabilito caso per caso). Qualora siano disponibili sostanze o tecnologie alternative, deve essere previsto un piano di sostituzione. Le attività di ricerca e sviluppo volte ad individuare sostituti sono prese in considerazione ai fini della autorizzazione.
Le sostanze inserite nell’Allegato XVII sono quelle per cui esiste una restrizioni d’uso. Questo allegato ingloba tutte le restrizioni già presenti prima dell’entrata in vigore del regolamento REACh.
Per maggiori informazioni Agenzia Europea per la Sicurezza Chimica (ECHA)
Elenco delle frasi di rischio
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Elenco dei consigli di prudenza
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Simboli e indicazioni di pericolo
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